Conservazione della copia analogica di documento informatico
Al momento il Ministero non ha impartito direttive specifiche sulla conservazione dei processi verbali di firma cartacea per gli Atti ANSC. La condotta da tenere è definita sulla base di una lettura per combinato disposto degli artt. 22 e 23 e altri del CAD e del Decreto ANSC 18 ottobre 2022 agli artt. 8 e 9;
Art. 22. C.2 “ Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato”
Art. 23. C.1. “ Le copie su supporto analogico di documento informatico, …, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale…”
artt. 8 e 9; “ L'USC può altresì acquisire la sottoscrizione autografa dei dichiaranti e dei testimoni ; in tale ipotesi, fa copia su supporto informatico del documento analogico corrispondente…. L'obbligo di conservazione dell'originale del documento così allegato è soddisfatto e viene meno l'obbligo di conservazione dei documenti originali analogici. ”
Il venir meno dell'obbligo di conservazione dei processi verbali di firma non impone agli USC di non conservarli: viene quindi lasciata la scelta su come procedere alla loro gestione. Nel caso scegliate di conservali lo potete fare in dei registri tenendo conto però che la suddivisione in tipologie di atti, parti e serie non è più presente.